(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 29 gennaio 2020) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, all'art. 41, dispone l'istituzione del Fondo per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri; Atteso che, ai sensi del comma 3 dell'art. 41, il Fondo e' formato con risorse regionali e nazionali, nonche' con risorse provenienti dalla fiscalita' generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati e che alla ripartizione tra gli enti gestori del servizio sociale dei comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale; Visto il proprio decreto n. 0150/Pres. del 30 giugno 2017 recante «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6»; Vista la deliberazione n. 1885 del 7 novembre 2019, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres» ed e' stato avviato l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL); Visto il parere favorevole del CAL, di cui all'estratto verbale n. 47/2019 riferito alla riunione n. 15 del 16 dicembre 2019; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2295 del 30 dicembre 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA